Sgravi contributivi, verifica di un effettivo incremento occupazionale, nozione di azienda in senso oggettivo. Nota dell’Avv. Valter Marchetti
Cassazione civile, Sez. Lavoro, 25 novembre 2009, n.24779
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma 4 d.l. n. 918/68 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089/68), dall'art. 1, comma 1 d.l. n. 429 del 1971 ( conv. nella l. n. 589 del 1971) e dall'art. 14 l. n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere fatta tenendo presente la nozione di azienda in senso c.d. oggettivo e non si deve tenere conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa.
A fronte di quanto sopra, occorre rilevare come, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno - a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente - assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di rilevanti elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la concreta sussistenza di continuità nell'esercizio dell'impresa.
Avv. Valter Marchetti